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    Le società di recupero crediti e le loro pratiche illegali

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    Le società di recupero crediti e le loro pratiche illegali

    Le Società di recupero crediti non devono essere confuse con gli studi legali. Esse sono società commerciali con scopo di lucro e le procedure di recupero crediti e le tecniche di esecuzione di cui esse si avvalgono vanno spesso aldilà dei confini legali. In particolare, le pratiche di recupero crediti, e l’aumento arbitrario di debiti insoluti tramite l’imposizione di “costi di riscossione”, che loro riscuotono direttamente dai debitori, sono illegali in Grecia.

    Inoltre le attività di recupero crediti effettuate da tali società costituiscono un’invasione indebita dei poteri esclusivi degli avvocati e degli ufficiali giudiziari stabiliti dalla Legge e dallo Stato.

    La giurisprudenza e il Garante dei Consumatori Greco hanno dichiarato più volte che i metodi e le procedure seguiti dalle società di recupero crediti sono totalmente illegali e immorali.

    Ai sensi della legge n.3758/2009, così come modificata dalla Legge n.4038/2012, alle società di recupero crediti è proibito usare pratiche illegali o ingannevoli nei confronti dei propri debitori, come ad esempio:

    1. Durante la comunicazione con il debitore, i loro dipendenti falsamente suggeriscono un’identità differente dalla propria, come ad esempio quella di dipendenti dei creditori, avvocati o ufficiali giudiziari.
    2. Esercizio di ogni tipo di violenza fisica o pressione psicologica verso i debitori o la loro famiglia riguardo al fatto che rischierebbero di perdere il proprio lavoro, i loro beni, o la vita.
    3. E’ proibito mostrare un comportamento provocatorio o usare espressioni offensive contro il debitore o la sua famiglia.
    4. Diffamazione o minaccia di diffamazione contro il debitore sul luogo di lavoro o in famiglia.
    5. Approfittarsi di condizioni di oggettiva debolezza del debitore.
    6. Minaccia di ricorrere a misure illegittime contro il debitore.
    7. Informazione ingannevole nei confronti del debitore
    8. Far visita al debitore presso la propria abitazione o sul luogo di lavoro, così come in altri luoghi strettamente privati, come ad esempio gli ospedali.
    9. Disturbare la famiglia del debitore nei termini di cui al punto 4.
    10. Uso ingannevole e presentazione di documenti che inducano a pensare che essi siano stati emessi dal giudice.
    11. Ogni tipo di comunicazione, incluse informazioni inesatte sulle conseguenze del mancato pagamento.
    12. Comunicare con i debitori riguardo a debiti risultanti da condizioni generali di transazioni che sono state dichiarate illegittime da provvedimenti giudiziari divenuti irrevocabili, così come dalle condizioni menzionate nei decreti ministeriali emessi dall’autorità di cui al paragrafo 21, articolo 10 della Legge n.2251/1994 (GU 191A), nella versione tuttora in vigore.

     

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