24/7
CALL3 US
󰀒 02 456 923

Il nostro Centro di Mediazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie è stato inaugurato nel gennaio del 2019. Ha sede in Atene e siamo competenti per tutta la Grecia, essendo stati accreditati dal Ministero della Giustizia Greco. Le mediazioni con parti domiciliate all’estero o che non possono recarsi presso il nostro Centro per un incontro o una seduta possono svolgersi in via telematica. I nostri mediatori possono svolgere le mediazioni in lingua italiana, francese, inglese e greco.    

La mediazione è un modo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR). Si applica sia ai conflitti nazionali che a quelli transfrontalieri, in materia civile e commerciale.

È un procedimento strutturato, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e competente.

La mediazione è un modo efficace, rapido e relativamente poco costoso rispetto a una procedura giudiziaria tradizionale per risolvere una controversia in materia civile e commerciale, che garantisce al contempo la riservatezza delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.

La mediazione in Grecia può applicarsi solo a questioni civili e commerciali, ad eccezione di quelle in cui vi sono diritti e obblighi delle quali le parti non possono disporre ai sensi della legge. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri. In modo indicativo si estende ad esempio a questioni relative al diritto di famiglia (ma non ai casi di divorzio, di annullamento del matrimonio, di riconoscimento della paternità, ecc.), a conflitti lavorativi, di vicinato, a controversie relative all’inadempimento di clausole contrattuali, a richieste di risarcimento danni, come quelli causati da incidenti stradali o sul lavoro, per colpa medica, ecc. nonché per la risoluzione di questioni di diritto commerciale.

In Grecia, il ricorso alla mediazione non è obbligatorio.

La mediazione può essere avviata al di fuori di un processo o durante il procedimento giudiziario. Tuttavia, nei casi in cui l’oggetto della controversia superi il valore di €30.000,00, in materia di diritto di famiglia nonché nei casi in cui vi sia una clausola di mediazione in un accordo privato tra le parti, la legge greca prevede una prima sessione congiunta di mediazione obbigatoria alla quale partecipano le parti accompagnate dai loro avvocati, al fine di esaminare la possibilità di proseguire la mediazione per il raggiungimento di un accordo. Questa sessione di mediazione viene chiamata sessione iniziale obbligatoria (SIO) e deve aver luogo prima della discussione della causa in udienza per i casi di cui sopra, pena il rigetto della domanda.

Il mediatore ha il compito di aiutare le parti a negoziare tra di loro per trovare una soluzione  alla loro controversia. Le parti, incluso il mediatore, sono libere di porre fine alla mediazione in qualsiasi momento. Gli avvocati delle parti hanno un ruolo decisivo da svolgere durante la mediazione. Forniscono ai propri clienti la loro consulenza legale, li assistono durante tutta la procedura e redigono l’accordo raggiunto dalle parti. Il verbale dell’accordo è firmato da tutti i partecipanti alla mediazione e può essere depositato in Tribunale da entrambe le parti. Se depositato, tale documento avrà lo stesso valore di una sentenza definitiva, e si potrà richiederne il titolo esecutivo. Le parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non perdono la possibilità di avviare un procedimento giudiziario in relazione a tale controversia. Infatti durante il procedimento di mediazione i termini di prescrizione o di decadenza dei rispettivi diritti vengono sospesi.