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    Il procedimento di riabilitazione dell’impresa disciplinato dall’art. 99 del Codice Fallimentare Greco

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    Il procedimento di riabilitazione dell’impresa disciplinato dall’art. 99 del Codice Fallimentare Greco

    Le procedure prefallimentari, aventi lo scopo di impedire la dichiarazione di fallimento, includono il processo di riabilitazione dell’impresa, recentemente disciplinato dalla Legge Greca No. 4013/2011 [ai sensi degli artt. 99-106 (ia) (come da numerazione originale del testo legislativo) del Codice Fallimentare Greco, di seguito denominato “GrBC”, ossia Legge Greca No 3588/2007]. Tale processo mira alla continuità, sviluppo, ristrutturazione e ricostruzione dell’impresa per mezzo della conclusione di un accordo tra il debitore e la maggioranza dei creditori, senza alcun pregiudizio per la soddisfazione collettiva dei creditori medesimi.

    Il processo di riabilitazione dell’impresa in Grecia può essere iniziato su richiesta del debitore (la persona fisica o giuridica che ha la capacità di essere soggetto passivo nelle procedure fallimentari) presentando un’istanza innanzi al tribunale fallimentare greco, solo in caso di un’ attuale o imminente impossibilità generale di adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie poichè scadute.

    Le varie parti che partecipano al processo di riabilitazione dell’impresa in Grecia sono le seguenti:

    • il professionista
    • il mediatore
    • il mandatario giudiziario all’uopo autorizzato

    Gli effetti dell’inizio del processo di riabilitazione dell’impresa non sono direttamente contemplati dal diritto: per esempio la riabilitazione dell’impresa non implica conseguenze simili a quelle derivanti dallo spossessamento, dalla sospensione di procedimenti legali contro persone fisiche o dallo scioglimento di persone giuridiche. Non ci sono istituti come il diritto alla rivendicazione dei beni, o la revoca del fallimento. Inoltre, non vi è alcuna procedura di avviso della massa dei creditori e delle verifica delle loro rispettive pretese. L’impresa continua ad operare normalmente.

    L’accordo di riabilitazione dell’impresa deve essere concluso e presentato presso il tribunale fallimentare greco per l’omologazione entro il limite di tempo stabilito dal tribunale stesso nella sua decisione sull’attivazione della procedura. Qualora tale accordo non sia concluso entro la data di scadenza del termine stabilito, o nessuna istanza per la sua omologazione sia presentata, il processo si considera terminato ex officio e i compiti del mediatore nominato e del mandatario giudiziario si considerano conclusi.

     

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