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    La distribuzione di beni per mezzo dell’agente di commercio e dei distributori esclusivi in Grecia

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    La distribuzione di beni per mezzo dell’agente di commercio e dei distributori esclusivi in Grecia

    Il nostro studio legale è specializzato nei casi che coinvolgono distributori e agenti di commercio di aziende italiane e straniere in Grecia. Trattiamo spesso dell’argomento, dalla stesura di contratti di collaborazione, di rappresentanza e di distribuzione a casi di contenzioso internazionale. Di seguito alcune considerazioni sul tema:

    L’agente di commercio

    L’agente di commercio è un imprenditore autonomo che è autorizzato a concludere transazioni legali per un’ altra impresa e nel nome di quest’ultima (ad esempio: la vendita di prodotti ai clienti in nome di un’altra impresa). Egli agisce in nome e per conto di un terzo e riceve una provvigione dal fornitore per i suoi servizi. Contrariamente al distributore, l’agente di commercio non acquista i prodotti, ma agisce come intermediario tra l’impresa e il cliente.

    Quando il rapporto di affari esistente tra il fornitore e l’agente assume queste caratteristiche, allora il contratto di agenzia si ritiene concluso.

    A prescindere che via sia un contratto scritto o solo un contratto verbale, l’agente di commercio gode degli stessi diritti nei confronti del fornitore.

    Il contratto di agenzia è redatto senza formalità e il “documento sottoscritto” cui fa riferimento la disposizione dell’Articolo 8, comma 1, lettera b del Decreto del Presidente della Repubblica greco n.219/1991 si considera avere effetto non costitutivo ma probatorio in relazione al contenuto del contratto. In caso di dubbio, i tribunali tendono a decidere in favore dell’agente di commercio, quindi si raccomanda che il relativo contratto sia redatto per in scritto.

    Legge applicabile

    I contratti di agenzia sono stati regolati dalle disposizioni della Direttiva Europea 86/653/CE del 18 dicembre 1986, che è stata armonizzata con le legislazioni nazionali  in  tutti gli Stati Membri.

    In Grecia, tale Direttiva è stata recepita nel diritto nazionale con il Decreto del Presidente della Repubblica n.219/1991, che contiene disposizioni dettagliate sui diritti e gli obblighi delle parti, e soprattutto sulla tutela degli agenti di commercio.

    La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è determinata dalla relativa Convenzione firmata dagli Stati membri (inclusa la Grecia) a Roma nel 1980.

    La Convenzione si applica alle obbligazioni contrattuali nei casi in cui le parti siano soggette alla competenza giurisdizionale di diversi stati Membri. Come statuito nella Convenzione, le parti hanno libertà di scelta per quanto riguarda la legge applicabile, che deve essere espressa nel contratto tramite la relativa clausola.

    Secondo l’articolo 4 della Convenzione, in assenza di siffatta clausola, il contratto è regolato dalla legge dello stato con cui esso presenta il collegamento più stretto o in cui la prestazione caratterizzante il contratto deve essere eseguita. Nel caso del contratto di agenzia, questo sarà il luogo ove l’agente di commercio esercita la sua attività commerciale.

    Le disposizioni modificate del Regolamento (UE) n.1215/2012 (Bruxelles I bis) hanno rafforzato l’efficacia delle clausole di proroga della giurisdizione, rispetto alle disposizioni del Regolamento (CE) n.44/2001: questo regolamento sancisce l’indipendenza di tali clausole dal contratto principale di diritto sostanziale, e la legge applicabile alla loro validità sostanziale.

    Infatti, il nuovo articolo 25(5) del regolamento espressamente dispone che “Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità della clausola che attribuisce la competenza non può essere contestata solamente in base all’invalidità del contratto”.

    Competenza giurisdizionale

    Indipendentemente dalla questione della legge applicabile, il problema sorge con riguardo al giudice che le parti del contratto vorrebbero adire in caso di controversie. Questo può essere concordato contrattualmente per mezzo di quella che è conosciuta come la clausola attributiva di competenza.

    Tale clausola stabilisce quali giudici siano competenti in caso di controversie e,  meno che le parti non abbiano disposto diversamente, la competenza di questi giudici sarà esclusiva.

    Se un foro esclusivo non è stato concordato, le parti possono stabilire il luogo di esecuzione della prestazione. Quindi i giudici aventi competenza possono essere determinati (indirettamente) come stabilito dall’art. 6, comma 1 del Regolamento (CE) 44/ 2001 del Consiglio dell’Unione Europea del 22 Dicembre 2000.

    Diritto allindennità di clientela in caso di cessazione del contratto

    In base all’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica greco n.219/1991,  all’agente spetta un’indennità equa commisurata al guadagno ottenuto dal committente.

    L’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n.219/1991 richiede che tre condizioni equivalenti siano contemporaneamente soddisfatte (affinché l’agente possa avere diritto all’indennità di clientela in caso di cessazione del contratto): a) egli abbia procurato al preponente nuovi clienti o abbia accresciuto in modo significativo gli affari con i clienti esistenti durante il contratto; b) il preponente continui a ricevere vantaggi sostanziali dagli affari con tali clienti dopo la cessazione del contratto, e c) l’ammontare dell’indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del singolo caso e in particolare delle provvigioni non ricevute dall’agente  per gli affari con tali clienti

    I tribunali Greci tendono ad accordare un’ulteriore indennità, oltre all’indennità di clientela, in base ai principi generali del diritto civile.

    Distributore esclusivo

    Un’altra forma contrattuale comune dell’economia moderna è il contratto di distribuzione esclusiva, ovvero un particolare contratto a lungo termine, in cui una delle parti (il produttore o il grossista) è obbligata a vendere all’altra parte (distributore), esclusivamente in un particolare territorio, i prodotti oggetto del contratto, che poi saranno venduti dal distributore ai clienti in suo nome, e quest’ultimo ne sopporterà i rischi commerciali.

    Applicazione per analogia delle disposizioni riguardanti gli agenti

    Secondo la pratica giurisprudenziale greca, l’applicazione per analogia delle disposizioni riguardanti gli agenti di commercio ai distributori esclusivi, presuppone innanzitutto che il rapporto contrattuale sia simile a quello del contratto di agenzia.

    Conformemente all’attuale giurisprudenza greca, ai distributori esclusivi è concessa un’indennità di clientela, anche in caso di trasferimento della clientela che, benché concordato, sia  privo di validità e avvenuto alla scadenza del contratto.

    Per questa ragione, è almeno consigliabile che sia posto in essere un accordo contrattuale che richieda che i dati dei clienti siano eliminati dopo la scadenza del contratto.

     

    Contatta i nostri avvocati per una consulenza sui contratti di distribuzione di beni per mezzo di distributori, agenti e rappresentanti commerciali in Grecia o per ogni controvversia o questione relativa al recupero crediti e al diritto degli affari e dell’impresa in Grecia.

     

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