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    La maternità surrogata in Grecia

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    La maternità surrogata è una tecnica di riproduzione artificiale, consentita previa autorizzazione del Tribunale, in seguito alla quale una donna residente in Grecia porta a termine la gravidanza e partorisce un bambino (portatrice o gestante o madre surrogata) dopo la Fecondazione in Vitro (FIV) e dopo l’impianto di ovuli fecondati, usando gli ovuli di un’altra donna, per conto dell’aspirante madre, la quale desidera avere un bambino ma è impossibilitata ad avere una gestazione per motivi di salute.

    La procreazione umana medicalmente assistita (inseminazione artificiale) è consentita solo per far fronte all’impossibilità di avere figli in modo naturale o per evitare la trasmissione di una grave malattia al bambino. Questo aiuto è ammissibile fino all’età riproduttiva della persona assistita.

    La maternità surrogata è regolata dalle disposizioni degli Articoli 1458 e 1464 del Codice Civile Greco in vigore a seguito della Legge Greca n. 3089/ 2002 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (“F.E.K”.) A’ 327/23.12.2002) dall’Articolo 2 comma 1 punto (b), dall’Articolo 3, commi 8,9,4,13 della Legge Greca n. 3305/2005, e dall’articolo 8 della Legge Greca n. 3089/2002.

    Più specificamente, l’art. 1458 del Codice Civile recita: “L’impianto di ovuli fecondati nel corpo della madre surrogata e la sua gravidanza sono autorizzati con un provvedimento del Tribunale concesso prima dell’impianto stesso, a condizione che vi sia un accordo scritto e non oneroso,  concluso tra persone che desiderano avere un bambino e la madre surrogata, incluso suo marito, qualora quest’ultima sia sposata.

    L’autorizzazione del Tribunale è emessa a seguito della domanda della donna che vuole avere un figlio, se è dimostrato che dal punto di vista medico ella non può avere una gestazione e che la donna che intende rimanere incinta è, tenuto conto delle sue condizioni di salute, in grado di portare a termine una gravidanza”.

    I requisiti previsti dalla legge per ottenere l’autorizzazione del Tribunale per la maternità surrogata sono, inter alia, i seguenti:

    Deve essere dimostrato che la richiedente che desidera avere un figlio tramite la maternità surrogata è impossibilitata a portare a termine la gravidanza per ragioni mediche, come ad esempio nel caso in cui non abbia l’utero, o se il suo utero ha una grave anomalia (ovaie residue), se soffre di gravi patologie cardiovascolari, di insufficienza renale, di disfunzioni ormonali, se abbia sofferto di ripetuti aborti spontanei o se si sia sottoposta a plurimi tentativi di  fecondazione in vitro (IVF) non andati a buon fine, etc. Inoltre, la donna deve essere in età fertile e non deve aver superato i cinquant’anni di età.

    Infatti, dal punto di vista medico, l’età dell’ovulo può contribuire in maniera decisiva all’esito favorevole della procedura.

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