Esecuzione delle decisioni nelle controversie transfrontaliere
20 Aprile 2018
La questione dell’esecuzione dei crediti finanziari transfrontalieri è delicata e la sua trattazione richiede una conoscenza specifica e un’azione immediata e mirata da parte dell’avvocato, per evitare ritardi che possono rivelarsi dannosi per il cliente.
Il nostro Studio vanta una vasta e comprovata esperienza nella trattazione di casi di recupero crediti sia all’estero, per conto di società greche, sia in Grecia per conto di società estere (Europee o Internazionali).
Per obbligare il debitore, che risiede all’estero, ad ottemperare alle decisioni dei Tribunali Greci adottate nei suoi confronti, in base alle quali egli è obbligato a pagare per intero, il creditore dovrà adire le Autorità Esecutive del paese ove si trovano i beni del debitore.
Ai sensi del Regolamento Bruxelles I, così come modificato, che disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle controversie internazionali, una decisione esecutiva emessa in uno Stato Membro, può essere eseguita dalle autorità di un altro Stato membro, senza che sia richiesta alcuna procedura di intermediazione (attenzione: il regolamento ha abolito la procedura di delibazione). Il debitore, nei confronti del quale si richiede l’esecuzione, ha diritto ad opporsi alla procedura esecutiva per mezzo di ulteriori mezzi di impugnazione presentati innanzi ai tribunali del paese dove l’esecuzione ha luogo.
Nelle controversie civili e commerciali transfrontaliere possiamo ricorrere a diverse procedure Europee, come ad esempio l’Ingiunzione di Pagamento Europea, il Procedimento Europeo per le Controversie di Modesta Entità o il Titolo Esecutivo Europeo, quando tutte le condizioni necessarie sono soddisfatte.
Le condizioni sono disciplinate di conseguenza dalla legge e la loro sussistenza è valutata dal Tribunale che ha emesso la decisione.
Indicativamente, il titolo esecutivo europeo può essere previsto per una decisione avente ad oggetto crediti non contestati (in linea con il significato del regolamento), quando la decisione è esecutiva nello Stato Membro di origine e non è in conflitto con le norme in materia di competenza contenute nel Regolamento (CE) N. 44/2001.
In ogni caso, una decisione deve essere eseguita conformemente alle regole nazionali e alle procedure dello Stato di esecuzione (di solito il luogo ove il debitore risiede od ove si trovano i suoi beni).
In pratica, un atto avente efficacia esecutiva, è il presupposto per la procedura esecutiva (una sentenza del tribunale o un altro atto). Le procedure esecutive e le autorità che le trattano (tribunali, società di recupero crediti ed ufficiali giudiziari), sono stabilite dalla legge nazionale dello Stato membro di esecuzione.
Per il recupero dei tuoi crediti in Grecia o per l’esecuzione di una sentenza, un decreto ingiuntivo o di una decisione giudiziaria in Grecia in qualsiasi campo del diritto, contatta i nostri avvocati.
Il nostro Studio legale è dotato di un’ampia rete di collaboratori in Grecia, in Italia, in Francia, in Svizzera, in tutti i paesi Europei e nella maggior parte dei paesi del mondo. In effetti, il nostro studio è membro dell’Associazione Europea degli Avvocati (AEA) e della rete degli avvocati Giustiniani nel mondo (Justinian Lawyers).
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